Prot. n. 19623 del 8.11.2007 Ordinanza n. 4796

CITTÀ DI TORINO

Divisione Ambiente e Verde
Settore Tutela Ambiente

LA DIRIGENTE

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti.
Vista la propria ordinanza n. 4665 del 30 ottobre 2007, con la quale è stata vietata nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 18,00 alle ore 19,00 la circolazione dinamica di tutti i veicoli per trasporto persone e dalle 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle 19,00 di tutti i veicoli per trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 ton.
Considerato che la D.G.R. 64-6526 del 23 luglio 2007, allo scopo di assicurare il libero esercizio del diritto allo sciopero dei lavoratori del servizio di trasporto pubblico locale, definisce non applicabile il provvedimento di limitazione del traffico nei giorni di sciopero indetto nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia.
Visto l'annuncio di sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori dei trasporti pubblici per il giorno venerdì 9 novembre 2007.
Ritenuta l’opportunità di sospendere per la sola giornata di venerdì 9 novembre 2007 l’ordinanza n. 4665 del 30 ottobre 2007, nel caso lo sciopero sia confermato.
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5.

ORDINA

di sospendere l'efficacia dell'ordinanza n. 4665 del 30/10/2007 nella sola giornata di venerdì 9 novembre 2007 per i motivi esposti nel preambolo che interamente si richiamano.
Il presente provvedimento avrà efficacia solo nel caso in cui lo sciopero di cui alle premesse venga confermato.

AVVISA

che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio .

Torino, 8 novembre 2007

La Dirigente


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