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ORDINANZA N. 4789 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr.507 trc |
LOCALITÀ corso Raffaello |
data 07/11/2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 8 |
prot. n. |
FB45/B/commercio/raffaello3 |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta presentata dal Settore Tecnico Infrastrutture per il Commercio per effettuare la ricollocazione dell'area mercatale di piazza Nizza;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
a far tempo dalla data del presente provvedimento e sino a cessate esigenze
· l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h;
· l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione Est - Ovest, dalle ore 06.30 alle ore 16.00 nei giorni feriali e dalle ore 06.30 alle ore 17.00 nei giorni prefestivi;
· l'istituzione del divieto di sosta con la rimozione coatta dei veicoli in quanto trattasi di area di mercato, su ambo i lati della carreggiata eccetto i mezzi di soccorso e degli operatori del mercato di piazza Nizza negli appositi spazi demarcati, dalle ore 06.30 alle ore 16.00 nei giorni feriali e dalle ore 06.30 alle ore 17.00 nei giorni prefestivi;
· l'istituzione della sosta a pagamento sulle banchine alberate Nord e Sud con disposizione "a pettine" dalle ore 16.00 alle ore 19.30 nei giorni feriali e dalle ore 17.00 alle ore 19.30 nei giorni prefestivi, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 300 dell'11.02.1999;
B) in corso Raffaello, tratto: via Nizza - via Madama
Cristina
·
l'istituzione del divieto di transito ai mezzi con
massa a pieno carico superiore alle 8 tonnellate dalle ore 06.30 alle ore 16.00
nei giorni feriali e dalle ore 06.30 alle ore 17.00 nei giorni prefestivi ad
eccezione dei mezzi muniti di permesso specifico;
C) la revoca dei punti A) e B) dell'orninanza n. 1237,
prot. 787 T del 16.03.07;
· la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Parcheggi e Suolo