Questa ordinanza revoca l'ordinanza 4535 del 2006 che è stata sostituita dall'ordinanza n. 4665 del 2007
Prot. n. 19109 del 30.10.2007 Ordinanza n. 4679

CITTÀ DI TORINO

Divisione Ambiente e Verde
Settore Tutela Ambiente

IL SINDACO

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;
Vista la propria ordinanza n. 4535 del 31 ottobre 2006, con la quale sono state disposte, in tutto il territorio cittadino, alcune limitazioni alla circolazione veicolare;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale meccanografico n. 200707009/021 del 23/10/2007 che estende l’orario delle limitazioni disposte con l’ordinanza sindacale n. 4535 succitata;
Considerato che la suddetta deliberazione demanda ad apposita ordinanza dirigenziale l’esecuzione di quanto in essa previsto previsto;
Visto l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;
Visto l’art. 40 dello lo Statuto della Città di Torino;

REVOCA

l'ordinanza n. 4535 del 31 ottobre 2006 a far data dalle ore 23,59 del 4 novembre 2007.

AVVISA

che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio .

Torino, 31 ottobre 2007

Il Sindaco


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