ORDINANZA N.
4669 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE
ESERCIZIO
nro progr. 2755 T |
LOCALITÀ: Falchera |
Data 30.10.2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 6 |
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ri/manispo/falchera |
Oggetto: Gara podistica non competitiva " Strafalchera "
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta dell' Associazione Centro d'incontro "Falchera" per lo svolgimento della manifestazione podistica denominata "Strafalchera";
Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via degli Abeti, via delle Querce, via degli Ulivi
· l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 07.30 alle ore 12.00, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
a) i partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle norme del vigente Codice della strada;
b) il percorso dovrà esser delimitato, nei tratti interessanti il piano viabile, con segnaletica, barriere e nastri o mezzi analoghi, a cura degli organizzatori, nei tempi e modi previsti secondo le modalità previste dal vigente Codice della Strada, in modo da impedire la circolazione dinamica da parte degli utenti della strada e salvaguardare l'incolumità degli atleti in modo che i partecipanti gareggino al di fuori dalla normale circolazione veicolare, non vadano in alcun modo ad interferire con il traffico viabile, garantendo la massima sicurezza dei concorrenti e degli utenti della strada;
c) ove siano previste deviazioni di traffico dovrà essere collocata adeguata segnaletica di preavviso
d) dovrà essere assicurata la presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni elencate durante l'intera durata della manifestazione sportiva, il regolare posizionamento e mantenimento della segnaletica e delle strutture di cui sopra, il controllo delle strutture di delimitazione del percorso, la sollecita rimozione delle medesime e il ripristino della circolazione al termine della competizione, al fine di consentire una pronta ripresa della regolare viabilità; a tale scopo personale incaricato munito di bracciale o di altro segno di riconoscimento facilmente identificabili, nonché di indumenti conformi alle caratteristiche e tipologia previste dall'art. 37 del D.P.R. 455/92 e dotato di bandierine di colore arancio fluorescente, dovrà segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti, nonché dovrà dare la massima pubblicità all'ordinanza di sospensione o limitazione della circolazione stradale;
e) non vengano occupate le aree verdi con attrezzature o depositi;
f) non vengano utilizzate le alberate con tiranti o altro e venga garantita la pulizia dell'area di ritrovo al termine della manifestazione;
g) vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
h) dovrà essere assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con presenza di almeno un'ambulanza e di personale medico in grado di intervenire prontamente in caso di necessità;
i) con l'ulteriore precisazione
che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico dell'Associazione,
la quale assumerà la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia
danno a persone e/o cose e dovrà altresì garantire che durante lo svolgimento
della manifestazione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli
per l'incolumità pubblica e degli stessi partecipanti;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che
avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere
entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte;
che
in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
F.to Il Dirigente del Settore
Esercizio