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ORDINANZA N. 4648 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 526 |
LOCALITÀ Via OZIERI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
del
30.10.2007 |
SB/VARIE07/ozieri |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la
segnalazione della Circoscrizione 3 Cenisia-Cit Turin-Pozzo Strada-San Paolo;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Ozieri
1) la posa in opera di n. 2 dossi
artificiali aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6 lettera
b) dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice
della Strada, rispettivamente:
a)
a
m 5 circa a nord del filo ingresso nord del n.c. 21;
b)
a
m 2 circa a nord del filo ingresso nord del n.c. 13/A;
2) l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;
3) la posa in opera di sistemi di
rallentamento ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di
cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del
regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada, e
precisamente:
a)
a
m 20 circa a nord del n.c. 13/A;
b)
a
m 10 circa a sud del n.c. 21;
4) la pubblicità dei suscritti
provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la
rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la
presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, dei dossi e dei sistemi di rallentamento della
velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con
D.P.R. n. 495/1992.