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ORDINANZA N. 4647 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 525 |
LOCALITÀ Via FREJUS |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
Del
30.10.2007 |
SB/VARIE07/frejus |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 2304 prot. n. 435 del 31.8.1999 con la quale in via Frejus
era stato istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei
giorni feriali, con sosta consentita esclusivamente per effettuare le
operazioni di carico e scarico cose, sul lato nord della via, per un tratto di
m 7 a partire dall'ideale protendimento del filo marciapiede ovest di via
Cavallermaggiore e procedendo verso ovest, con disposizione "in
fila";
Vista la
segnalazione pervenuta nonché la relazione del Corpo di Polizia Municipale
Sezione Circoscrizionale 3 Pozzo Strada;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Frejus
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì dei
giorni feriali e dalle ore 9 alle ore 12 il sabato feriale, con la fermata
consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico
cose, sul lato nord della via, per un tratto di m 8 a partire da m 5 circa ad
ovest del filo ingresso ovest del n.c. 4/E e procedendo verso ovest, con
disposizione "in fila";
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 2304 prot. n. 435 del 31.8.1999, meglio specificata in
premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.