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ORDINANZA N. 4506

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 509

LOCALITÀ corso Marconi

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

Del 19.10.07

MO/VARIE07/marconi

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1367 prot. 177 del 27.03.2007, con la quale in corso Marconi veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 8.30 e dalle 16.30 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, con la fermata consentita agli scuolabus esclusivamente per effettuare la salita e la discesa dei bambini, sul lato SUD della carreggiata laterale SUD del corso, ad OVEST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 24/F per un tratto di m 10.00 circa, procedendo verso OVEST, con disposizione "in fila";

Vista la segnalazione della Divisione Servizi Educativi - Ufficio Trasporti e della Scuola Materna Cavoretto;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

in corso Marconi

1)      l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 8.45 e dalle 16.00 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, con la fermata consentita agli scuolabus esclusivamente per effettuare la salita e la discesa dei bambini, sul lato SUD della carreggiata laterale SUD del corso, ad OVEST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 24/F per un tratto di m 10.00 circa, procedendo verso OVEST, con disposizione "in fila";

2)    la revoca dell'ordinanza n. 1367 prot. 177 del 27.03.2007 meglio specificata in premessa;

3)      la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio