ORDINANZA N.4445 [DC1] 

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE PARCHEGGI E SUOLO

n.ro progr[DC2]. 444 trc 

LOCALITÀ corso Venezia, via Fossata, via Breglio

data 17/10/2007

CIRCOSCRIZIONE N. 5

prot. n.

FB45/B/infrastrutture/venezia30

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159[DC3]  del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la segnalazione del Dirigente Settore [DC4]Infrastrutture, relativa ai lavori del Passante Ferroviario  - cantierizzazione corso Venezia;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

a far tempo dalla data del presente provvedimento e sino a cessate esigenze

A) in corso Venezia, tratto: via Lisa - via Breglio

·        l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da Sud verso Nord;

B) in via Fossata, tratto: via Breglio - via Bongiovanni

·        l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da Sud verso Nord;

C) in via Breglio, carreggiata laterale Sud

·        l'istituzione dell'obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che percorrono la via da Ovest verso Est all'intersezione con via Fossata;

 

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:

a)      l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495)[DC5]  da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

b)     che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;

·        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Parcheggi e Suolo


 [DC1]numero assegnato dall'Albo Pretorio

 [DC2]numero progressivo Ordinanze Temporanee

 [DC3]controllare correttezza articoli

 [DC4]controllare correttezza soggetto richiedente ed eliminare se coincide con il Settore ESERCIZIO

 [DC5]citazione della tabella lavori da cancellare per periodi inferiori ai 7 giorni