ORDINANZA N. 4420

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 2611T

LOCALITÀ via Clementi ecc..

data 16/10/07

CIRCOSCRIZIONE N. 6

prot. n. 24647

SC/23/A/cotsp/steccati/clementi

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta d'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico con steccato o ponteggio presentata dalla Sisea spa;

Vista l'ordinanza n. 4406 prot. 602 del 25.10.2006 con cui si istituisce il divieto di sosta con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci in via Aosta n.c. 78 /E;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

dalla data del presente provvedimento sino al 31.12.2008

·        la sospensione dell'ordinanza n. 4406 prot. 602 del 25.10.2006 meglio specificata in premessa;

in :

1.      via Clementi, tratto: via Aosta - via Ternego

·        l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;

·        l'istituzione del divieto di fermata sul lato Sud

·        l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato Nord, ad Est del n.c. 21/A, per un tratto di m. 8.00 circa, con disposizione in fila;

2.      via Aosta, tratto: via Clementi - via Ternengo

·        l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;

·        l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;

·        l'istituzione del divieto di transito veicolare, fatta eccezione per i veicoli dei residenti diretti ai passi carrabili, della forza pubblica, di soccorso ed i veicoli Amiat che attendono al servizio specifico;

·        l'istituzione del divieto di fermata sul lato Sud per un tratto di m 30 circa compreso tra i nn.cc. 74 - 78;

·        l'istituzione del divieto di fermata sul lato Nord per un tratto di m 10 circa sul protendimento ideale del n.c. 74 e procedendo Verso Ovest;

3        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio