ORDINANZA N.4346

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE PARCHEGGI E SUOLO

n.ro progr. 424 trc

LOCALITÀ via Nizza, via Stellone, via Varazze

Data11/10/2007

CIRCOSCRIZIONE N. 9

 

FB45/B/GTTmetro/nizza1010

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta presentata dalla GTT S.p.A. Metroferro per effettuare lavori della Metropolitana Automatica di Torino Linea 1 - Lotto 2 - Tratta Porta Nuova - Lingotto;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

 

 

dal 15.10.07 e sino a cessate esigenze

 

A) in via Nizza, tratto: via Alassio - via Busca

·        l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;

·        l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;

·        l'istotuzione del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 2,5 t;

 

B) in via Nizza, carreggiata Est tratto: via Busca - via Varazze

·        l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da Nord verso Sud;

·        l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;

·        l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;

·        l'istotuzione del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 2,5 t;

 

C) nella carreggiata di collegamento tra la corsia Ovest ed Est di via Nizza in prossimità di

via Busca

·        l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da Ovest verso Est;

·        l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;

·        l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;

·        l'istotuzione del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 2,5 t;

 

D) in via Stellone, tratto: via Nizza - via Genova

·        l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da Est verso Ovest;

·        l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono la via da Est verso Ovest all'intersezione con via Nizza;

 

E) in via Varazze

 

·        l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da Ovest verso Est nel tratto: via Nizza - via Genova;

·        l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati, nel protendimento della via all'intersezione con via Nizza;

·        l'istituzione del senso unico di circoalzione veicolare da Est verso Ovest, nel protendimento della via all'intersezione con via Nizza;

 

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:

a)      l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

b)      la chiusura al transito veicolare ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 2,5 t , dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;

c)      che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;

·        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;

 

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Parcheggi e Suolo