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ORDINANZA N. 4282 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 2527 T |
LOCALITÀ Via Tripoli ecc... |
data 09.10.2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 2 |
prot. n. 21732
T06-007-00016 |
sr/24//Ord.
Varie/O.S.P./Manif.
Priv. e Pert. CS/tripoli
insieme per una festa.doc |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta della Circoscrizione n. 2, relativa allo svolgimento della festa di via denominata Insieme per una festa;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in:
- Via Tripoli, tratto: Largo Tirreno - Via
Monfalcone escluse
- Via Tripoli, tratto. Via Monfalcone - Piazza Santa Rita escluse
- Corso Adriatico, tratto: Corso Orbassano - Largo Tirreno esclusi
- Largo Orbassano, carreggiata estrema OVEST, tratto: Corso Orbassano esclusi
- Via Nallino, tratto: Corso Siracusa - Via Pertinace escluse
- Via Pertinace, tratto: Via Nallino - Via Don Grazioli escluse
- Via Dandolo dal civico 31/a a via De Canal 63 escluso Corso Siracusa
(chiusura con transenne in testate Via Dandolo)
- Via Zambelli, da Piazza Livio Bianco al civico 12 di Via Zambelli
- Piazza Livio Bianco tutta
- Via De Canal da Via Don Grioli al civico 63
- Via Don Grioli dal civico 9 a Piazza Livio Bianco (chiusura con
transenne in testata - Vie Vicarelli -
Don Grazioli)
- Via Don Grazioli dal civico 40 a Corso Siracusa
· l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b) conservazione e vigilanza della prescritta segnaletica stradale;
c) la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
d) sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
e) ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
f) che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
g) presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni sopra elencate, durante l'intera durata della festa, la rimozione delle strutture sopra citate ed il ripristino della circolazione al termine della stessa;
h) sia posizionata adeguata segnaletica di preavviso e transennatura nei punti di chiusura al traffico e di strada senza uscita nei tronchi di via che si immettono nei tratti chiusi di Corso Sebastopoli;
i) che sia presente in loco un adeguato servizio di vigilanza da parte degli agenti della Polizia e/o della Forza Pubblica e degli operatori preposti alla sicurezza opportunamente incaricati dagli organizattori;
j) tali condizioni devono essere assunte dal Direttore della Circoscrizione n. 2, nella specifica autorizzazione di competenza e poste a carico degli organizzatori della manifestazione che sottoscrivendola si impegneranno a realizzarle direttamente con i mezzi necessari assumendo la responsabilità conseguente a qualsiasi evento dannoso a persone e/o cose riferibili alla loro insufficienza o inosservanza;
· la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio