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ORDINANZA N. 4279 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 2524T |
LOCALITÀ piazza Castello, ecc... |
data
09.10.2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
prot. n. 24938 T06-007-00016 |
AP/Ord.
Varie/O.S.P./
piazza Castello, ecc... |
Ogg: Prot. C.O.T.S.P. 1819 |
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Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta del UNPLI, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento di una sfilata di gruppi storici, e contemporaneamente riserva di posti ad espositori e gruppi ;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
A)
il giorno 13.10.2007 dalle ore 17:30 e per il tempo strettamente
necessario al passaggio della sfilata di cui alle premesse
e
il giorno 14.10.2007 dalle ore 17:30 e per il tempo strettamente necessario al passaggio della sfilata di cui alle premesse
in:
§
Piazzetta Reale
§
Piazza Castello
§
Via Roma
§
Via M. Vittoria
§
Via Accademia Delle Scienze
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Piazza Castello
§
Via Po
§
Piazza Vittorio
· l'istituzione del divieto di transito, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;
B)
Dalle ore 08:00 del giorno 13.10.2007 alle ore 24:00 del
giorno 14.10.2007
in :
§
via Vanchiglia, lato EST, tratto: piazza Vittorio
Veneto - via M. Pescatore
§
corso San Maurizio, carreggiata laterale SUD, lato
NORD, tratto: via Giulia Di Barolo - Lungo Po Cadorna
§
corso San Maurizio, carreggiata laterale SUD, lato
NORD, tratto: viale Dei Partigiani - via Montebello
· l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli, con sosta consentita ai veicoli , muniti di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico;
con la precisazione che:
1. l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni;
2. gli organizzatori della sfilata dovranno assumere la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovranno altresì garantire che durante lo svolgimento della processione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica degli stessi partecipanti;
· la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del soggetto richiedente e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio