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ORDINANZA N. 4263 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 497 |
LOCALITÀ P.zza VILLARI |
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CIRCOSCRIZIONE N. 05 |
del 8.10.2007 |
MO/VARIE07/Villari |
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 2773 prot. n. 307 del 21.06.2007 con la quale, veniva istituita la sosta negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati con disposizione "a spina" sul lato OVEST della carreggiata perimetrale OVEST ad eccezione degli spazi in prossimità dei passi carrabili e/o degli incroci ove potranno essere demarcati "in fila";
Considerato che nell'esecuzione della suddetta ordinanza si è rilevato che la sosta può essere istituita solo per il tratto in prossimità della piazza Villari, in quanto la sezione stradale non consente la sosta "a spina" nel rimanente tratto;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in P.zza Villari
1) l'istituzione della sosta con disposizione "a spina" negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati sul lato OVEST della perimetrale OVEST della suddetta, per n. 6 posti, a m 5.00 circa a SUD del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 17;
2) la revoca dell'ordinanza n. 2773 prot. n. 307 del 21.06.2007 meglio specificata in premessa;
3) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il Dirigente del Settore Esercizio