ORDINANZA N. 4253

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 2508 T

LOCALITÀ via Rubino

data 05.10.2007

CIRCOSCRIZIONE N. 7

 

SC/23/A/mobilità/rubino

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista l'ordinanza n. 3885 prot. 2305 T del 14.09.2007 con cui si istituisce il divieto di transito fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica, dei residenti e dei veicoli Bus adibiti al trasporto degli alunni in via Collino;

Vista l'ordinanza n. 3708 prot. 2209 T del 31.08.2007 con cui si istituisce il divieto di fermata, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico degli alunni di via Collino

Vista la segnalazione del Dirigente del Settore Mobilità per la realizzazione, per motivi di sicurezza, di una nuova area utilizzata per bus che trasportano alunni nel plesso scolastico Chiodini di via Baltimora, 76;

Ritenuta la necessità, la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerente la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti in dispositivo;

ORDINA

·        la revoca dell'ordinanza n. 3885 prot. 2305 T del 14.09.2007 meglio specificata in premessa;

·        la revoca dell'ordinanza n. 3708 prot. 2209 T del 31.08.2007 meglio specificata in premessa;

dalla data del presente provvedimento sino al 07.06.2008

 

in :

1.      in via Rubino sul lato Est della carreggiata Est a partire da m. 18 a Nord dell'intersezione con la rotatoria proseguendo per25 m. circa verso Nord

2.      in via Rubino sul lato Est della carreggiata Est a partire dal n.c. 63 proseguendo verso Nord per un tratto di 20 m. circa

·        l'istituzione del divieto del divieto di fermata dalle ore 08.00 alle ore 09.15, dalle ore 12.45 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 16.45, con fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico degli alunni, ;

·        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comprenderà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio