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ORDINANZA N. 4190 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 2469 T |
LOCALITÀ via Passalacqua |
data 04.10.2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
prot. n. 23858
T06-007-00015 |
SC/23/A/steccato/passalacqua
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IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta d'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico con steccato o ponteggio presentata dalla rappresentante del condominio di via Passalacqua, 19;
Vista l'ordinanza n. 4836 prot. 767 del 04.12.2003 con cui si istituisce il divieto di sosta, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone motulese o non vedenti;
Vista l'ordinanza, n. 591 prot. 72 del 18.02.2004 con cui si istituisce il divieto di sosta con fermata consentita esclusivamente per le operazioni di carico e scarico;
Vista l'ordinanza n. 602 prot. n. 406T del 23 febbraio 2005, con la quale sono state regolamentate le diverse situazioni viabili in presenza di steccati che occupino parte del sedime stradale;
dal 15.10.2007 al 16.11.2007
·
la
sospensione dell'ordinanza n. 4836 prot. 767 del 04.12.2003 meglio specificata
in premessa;
·
la
sospensione dell'ordinanza n. 591 prot. 72 del 18.02.2004 meglio specificata in
premessa;
in :
1. via Passalacqua,
19
·
l'attuazione dell'ordinanza n. 602 prot. n. 406T del 23
febbraio 2005, con particolare riferimento ai provvedimenti previsti ai punti: 1
- 2 ;
2.
via Passalacqua
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l'istituzione del divieto di sosta permanente, con
sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle
persone motulese o non vedenti, sul lato est della via, per n. 1 posto auto,
immediatamente a Nord del n.c. 19, con disposizione "in fila";
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio