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ORDINANZA N. 4186 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 490 |
LOCALITÀ Via RAMAZZINI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 06 |
Del 04.10.07 |
MO/VARIE07/Ramazzini |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 3647 prot. n. 627 del 16.11.2000, che al punto 1) istituiva un parcheggio per veicoli nelle due aree poste rispettivamente ad EST di corso Giulio Cesare e ad EST del tronco NORD della strada Basse di Stura, delimitate: una, da corso Giulio Cesare, dalla carreggiata SUD e dal tronco NORD della strada stessa, l'altra, dal tronco NORD, dalla carreggiata SUD della strada stessa, sino a termine via, costituito da una fila di stalli sul lato NORD e una fila di stalli sul lato SUD, con disposizione "a pettine", separate da una corsia di manovra;
Vista
la medesima ordinanza 3647/00 che ai punti 5a, 5b e 5d istituiva
rispettivamente:
- il senso unico di
circolazione veicolare da SUD verso NORD sui varchi di ingresso al parcheggio
sopracitato, posti immediatamente ad
EST e ad OVEST del tronco NORD della strada Basse di Stura;
-
il senso
unico di circolazione veicolare da
NORD verso SUD sui varchi di uscita dal parcheggio sopracitato e precisamente a
m 80.00 e a m 140.00 ad EST, e a m 80.00 ad OVEST del tronco NORD della strada
Basse di Stura;
- il senso unico di circolazione veicolare
da EST verso OVEST sulla corsia di manovra dell'area del parcheggio sopracitato
posta ad EST di corso Giulio Cesare, per un tratto di m 40.00 circa, partendo
dal varco di ingresso;
Vista l'ordinanza n. 690 prot. n. 133 del 27.02.2001 che ai punti 1b, 2 e 3 istituiva rispettivamente: la posa in opera di dissuasori in calcestruzzo del tipo "new jersey", da collocare nel varco posto a m 60.00 circa ad EST del tronco NORD della strada stessa, allo scopo di ridurre a m 2.00 circa la sezione per il transito veicolare; l'istituzione del senso unico alternato a vista, nel varco di cui al punto 1), lettera b), suddetto, con precedenza per i veicoli che percorrono il varco da SUD verso NORD; il divieto di transito a caravans e autocaravans nel varco posto a m 60.00 circa ad EST del tronco NORD della strada stessa;
Vista la segnalazione ed il successivo
parere del Corpo di Polizia Municipale, S.T.C. VI, squadra nomadi;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Ramazzini
1) l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, nelle aree di parcheggio di cui al punto 1 dell'ordinanza n. 3647 prot. 627 del 16.11.2000, meglio specificata in premessa, ai veicoli di altezza superiore a m 2.00, ai caravan e agli autocaravan;
2) la posa in opera di dissuasori in calcestruzzo del tipo "new jersey", da collocare nel varco posto ad OVEST del tronco NORD di strada Basse di Stura, con funzione di impedimento al transito;
3) la revoca dei punti 5a, 5b e 5d dell'ordinanza n. 3647 prot. n. 627 del 16.11.2000, meglio specificata in premessa;
4) la revoca dei punti 1b, 2 e 3 dell'ordinanza n. 690 prot. n. 133 del 27.02.2001, meglio specificata in premessa;
5) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.