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ORDINANZA N. 4184 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 488 |
LOCALITÀ Via LAGRANGE |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del 04.10.07 |
SB/VARIE07/lagrange |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 1760 del 13.8.1998 che al punto B) 1) in via Lagrange, tra
l'altro, al comma 6 istituiva il divieto di sosta dalle ore 9 alle ore 16 dei
giorni feriali, con la fermata consentita "in fila" esclusivamente per
effettuare le operazioni di carico e scarico cose a cavallo del n.c. 47 per un
tratto di m 10;
Vista la
richiesta dell'Hotel Concord relativa all'occupazione di suolo pubblico da
utilizzare per la clientela dell'albergo come previsto dal regolamento della
civica Amministrazione;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Lagrange
1)
l'istituzione
della sosta a pagamento sul lato est della via per un tratto di m 12 circa a partire da m 30 circa a nord dei fornici
di corso Vittorio Emanuele II e procedendo verso nord, con disposizione "in
fila", con le modalità stabilite dall'ordinanza n 432 prot. n. 399 del
23.3.1995 e successive modificazioni e integrazioni;
2)
la
revoca parziale dell'ordinanza n. 1760 del 13.8.1998, limitatamente al punto B)
1) comma 6, meglio specificato in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.