ORDINANZA N. 4184

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 488

LOCALITÀ Via LAGRANGE

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

Del 04.10.07

SB/VARIE07/lagrange

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1760 del 13.8.1998 che al punto B) 1) in via Lagrange, tra l'altro, al comma 6 istituiva il divieto di sosta dalle ore 9 alle ore 16 dei giorni feriali, con la fermata consentita "in fila" esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose a cavallo del n.c. 47 per un tratto di m 10;

Vista la richiesta dell'Hotel Concord relativa all'occupazione di suolo pubblico da utilizzare per la clientela dell'albergo come previsto dal regolamento della civica Amministrazione;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Lagrange

1)      l'istituzione della sosta a pagamento sul lato est della via per un tratto di m 12 circa a partire da m 30 circa a nord dei fornici di corso Vittorio Emanuele II e procedendo verso nord, con disposizione "in fila", con le modalità stabilite dall'ordinanza n 432 prot. n. 399 del 23.3.1995 e successive modificazioni e integrazioni;

2)      la revoca parziale dell'ordinanza n. 1760 del 13.8.1998, limitatamente al punto B) 1) comma 6, meglio specificato in premessa;

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio