ORDINANZA N. 4183

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 487

LOCALITÀ Via GOBETTI

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 4.10.2007

SB/VARIE07/gobetti

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1554 del 13.10.1994 che in via Gobetti, tra l'altro, istituiva il divieto di sosta, con fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose sul lato est della via per un tratto di m 28 circa fronte l'Hotel Principi di Piemonte contraddistinto con il n.c. 15;

Vista la richiesta dell'Hotel Principi di Piemonte relativa all'occupazione di suolo pubblico da utilizzare per la clientela dell'albergo come previsto dal regolamento della civica Amministrazione;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

 

in via Gobetti

1)      l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 20 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose sul lato est della via per un tratto di m 8.50 circa a partire da m 10 circa a nord dell'intersezione con via Soleri e procedendo verso nord, con disposizione "in fila";

2)      l'istituzione della sosta a pagamento sul lato est della via per un tratto di m 15 a partire da m 5 a sud dell'intersezione con via Lovera e procedendo verso sud, con disposizione "in fila", con le modalità stabilite dall'ordinanza n 432 prot. n. 399 del 23.3.1995 e successive modificazioni e integrazioni;

3)      la revoca dell'ordinanza n. 1554 del 13.10.1994, meglio specificata in premessa;

4)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

 

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio