|
ORDINANZA N. 4183 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
487 |
LOCALITÀ Via GOBETTI |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del
4.10.2007 |
SB/VARIE07/gobetti |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 1554 del 13.10.1994 che in via Gobetti, tra l'altro, istituiva
il divieto di sosta, con fermata consentita esclusivamente per effettuare le
operazioni di carico e scarico cose sul lato est della via per un tratto di m
28 circa fronte l'Hotel Principi di Piemonte contraddistinto con il n.c. 15;
Vista la
richiesta dell'Hotel Principi di Piemonte relativa all'occupazione di suolo
pubblico da utilizzare per la clientela dell'albergo come previsto dal
regolamento della civica Amministrazione;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Gobetti
1)
l'istituzione del
divieto di
sosta dalle ore 8 alle ore 20 dei giorni feriali, con la fermata consentita
esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose sul lato
est della via per un tratto di m 8.50 circa a partire da m 10 circa a nord
dell'intersezione con via Soleri e procedendo verso nord, con disposizione "in
fila";
2)
l'istituzione
della sosta a pagamento sul lato est della via per un tratto di m 15 a partire
da m 5 a sud dell'intersezione con via Lovera e procedendo verso sud, con
disposizione "in fila", con le modalità stabilite dall'ordinanza n 432 prot. n.
399 del 23.3.1995 e successive modificazioni e integrazioni;
3)
la
revoca dell'ordinanza n. 1554 del 13.10.1994, meglio specificata in premessa;
4)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il Dirigente del
Settore Esercizio