ORDINANZA N. 4089

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

nro progr. 2403 T

LOCALITÀ: via Monte Cengio

Data 27.09.2007

CIRCOSCRIZIONE N. 10

 

ri\cengio

 

 

Oggetto: Gara podistica non competitiva "Strabeatiparroci", parrocchia Beati Parroci, 30.09.2007

 

IL DIRIGENTE

 

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta del richiedente per lo svolgimento della manifestazione denominata "Strabeatiparroci";

Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

il giorno 30.09.2007

in:

-         via Monte Cengio, via San Michele del Carso, via Plava, corso Unione Sovietica, via Biscaretti di Ruffia, via Buriasco, via Levone, via Coni Zugna, via Monte Sei Bus, via Scirea, corso Unione Sovietica, via Riccio, strada del Drosso, via Faccioli, via Plava, via Vallarsa, via Monte Cengio

·        l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 15.00 e fino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;

·        l'istituzione del divieto di sosta veicolare con la rimozione coatta dei veicoli, fatta eccezione per le aree taxi e riservata ai disabili e per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico;

·        che, in deroga alle limitazioni della circolazione operanti, sia consentito il transito, dalle ore 19.00 alle ore 20.30 e per il tempo strettamente necessario a consentirne il passaggio, alle "autovetture staffetta" partecipanti alla manifestazione di cui in premessa;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

a)      i partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle norme del vigente Codice della strada;

b)      il responsabile dell'Associazione dovrà salvaguardare l'incolumità degli atleti in modo che i partecipanti gareggino al di fuori dalla normale circolazione veicolare, non vadano in alcun modo ad interferire con il traffico viabile, garantendo la massima sicurezza dei concorrenti e degli utenti della strada, secondo le modalità previste dal vigente Codice della Strada;

c)      dovrà essere assicurata la presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni elencate durante l'intera durata della manifestazione sportiva;

d)      dovranno essere garantiti gli attraversamenti elastici nelle aree di intersezione presidiate da Agenti della Polizia Municipale;

e)      i partecipanti si astengano dal competere fra di loro;

f)        che su tutto il percorso non siano consentiti attraversamenti;

g)      non vengano occupate le aree verdi con attrezzature o depositi;

h)      non vengano utilizzate le alberate con tiranti o altro e venga garantita la pulizia dell'area di ritrovo al termine della manifestazione;

i)        vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;

·        la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO