|
ORDINANZA N. 4084 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
nro
progr. 2398 T |
LOCALITÀ:
via Gaidano |
Data
27.09.2007 |
CIRCOSCRIZIONE
N. 2 |
|
ri\gare\gaidano |
Oggetto: Gara
ciclistica non competitiva "Passeggiata in bicicletta", Cascina Roccafranca , 30.09.2007
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli
artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta della
Fondazione Cascina Roccafranca per lo svolgimento della manifestazione
denominata "Passeggiata in bicicletta";
Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
il giorno 30.09.2007, dalle ore
10.00 e sino a cessate esigenze
in:
-
via Gaidano, corso
Orbassano, corso Tazzoli, corso Agnelli, via Filadelfia, via Balla, via Romita,
corso Salvemini, via Rubino
· l'istituzione del divieto di transito veicolare, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;
· l'istituzione del divieto di sosta veicolare con la rimozione coatta dei veicoli, fatta eccezione per le aree taxi e riservata ai disabili e per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
a) i partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle norme del vigente Codice della strada;
b) il percorso dovrà esser delimitato, nei tratti interessanti il piano viabile, con segnaletica, barriere e nastri o mezzi analoghi, a cura degli organizzatori, nei tempi e modi previsti secondo le modalità previste dal vigente Codice della Strada, in modo da impedire la circolazione dinamica da parte degli utenti della strada e salvaguardare l'incolumità degli atleti in modo che i partecipanti gareggino al di fuori dalla normale circolazione veicolare, non vadano in alcun modo ad interferire con il traffico viabile, garantendo la massima sicurezza dei concorrenti e degli utenti della strada;
c) ove siano previste deviazioni di traffico dovrà essere collocata adeguata segnaletica di preavviso
d) dovrà essere assicurata la presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni elencate durante l'intera durata della manifestazione sportiva, il regolare posizionamento e mantenimento della segnaletica e delle strutture di cui sopra, il controllo delle strutture di delimitazione del percorso, la sollecita rimozione delle medesime e il ripristino della circolazione al termine della competizione, al fine di consentire una pronta ripresa della regolare viabilità; a tale scopo personale incaricato munito di bracciale o di altro segno di riconoscimento facilmente identificabili, nonché di indumenti conformi alle caratteristiche e tipologia previste dall'art. 37 del D.P.R. 455/92 e dotato di bandierine di colore arancio fluorescente, dovrà segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti, nonché dovrà dare la massima pubblicità all'ordinanza di sospensione o limitazione della circolazione stradale;
e) dovranno essere garantiti gli attraversamenti elastici nelle aree di intersezione presidiate da Agenti della Polizia Municipale;
f) che su tutto il percorso non siano consentiti attraversamenti;
g) sia interdetta la circolazione sulle vie interessate alla gara;
h) il transito dei veicoli di trasporto pubblico G.T.T. dovrà avvenire in assoluta sicurezza, pertanto gli organizzatori dovranno predisporre, con proprio personale, un idoneo servizio d'ordine ai lati del veicolo in movimento;
i) non vengano occupate le aree verdi con attrezzature o depositi;
j) non vengano utilizzate le alberate con tiranti o altro e venga garantita la pulizia dell'area di ritrovo al termine della manifestazione;
k) vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone o cose;
l) dovrà essere assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con presenza di almeno un'ambulanza e di personale medico in grado di intervenire prontamente in caso di necessità;
m) dovranno essere predisposte idonee misure di sicurezza passiva affinché il pubblico non sosti in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla manifestazione;
n) dovrà essere verificata, nell'imminenza della competizione ciclistica, l'idoneità del percorso stradale prescelto al fine di accertare la piena transitabilità della strada, nonché il provvedere all'eliminazione o messa in sicurezza di eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti che possono pregiudicare la sicurezza. Analoga attenzione dovrà essere prestata durante la manifestazione adottando tutte le cautele che si rendano necessarie a garantire la sicurezza dei concorrenti e delle altre persone eventualmente presenti procedendo ove ciò non fosse possibile alla sospensione della gara;
o) dovrà essere effettuato, ai sensi dell'art. 9/6bis del C.d.S., servizio di scorta di uno degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12/1 del C.d.S. con ausilio di scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, al fine di garantire la tutela delle primarie esigenze di sicurezza della circolazione e dell'incolumità dei concorrenti;
p) dovranno essere rispettate da parte della scorta tecnica alla gara tutte le prescrizioni contenute nel "Disciplinare per le scorte tecniche delle competizioni ciclistiche su strada", Provvedimento del 27.11.2002 G.U. n. 29 del 5.2.2003;
q)
con
l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a
carico del responsabile dell'Associazione ADS
Perenno, il quale assumerà la responsabilità civile e penale conseguente
a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà altresì garantire che durante
lo svolgimento della manifestazione sia attuata ogni misura di prevenzione
contro i pericoli per l'incolumità pubblica e degli stessi partecipanti;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
IL DIRIGENTE SETTORE
ESERCIZIO