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ORDINANZA N. 4074 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 484 |
LOCALITÀ C.so MOLISE |
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CIRCOSCRIZIONE N. 05 |
del 27.09.2007 |
MO/VARIE07/RotondaMoliseToscana |
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione del Settore Suolo Pubblico Nuove Opere;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
A) nella rotonda di C.so Molise
intersezione con C.so Toscana
1) l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con andamento antiorario;
2) l'istituzione del divieto di transito veicolare nell'area rialzata all'interno della rotonda, eccetto i tram nelle proprie sedi;
3) l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono la rotatoria rispetto ai veicoli GTT che percorrono le sedi tranviarie predette;
4) l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la rotatoria rispetto a quelli che si immettono nella stessa fatta eccezione per i veicoli tranviari che percorrono la sede propria, i quali manterranno la precedenza;
B) in C.so Molise
- l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, con direzione SUD - NORD, nella carreggiata centrale del corso, collegante il corso stesso con la carreggiata perimetrale SUD della rotatoria;
C) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il Dirigente del Settore Esercizio