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ORDINANZA N. 4072 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 482 |
LOCALITÀ Via SAN DOMENICO (isolato San Liborio) |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del 27.09.2007 |
SB/VARIE07/domenico |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la
richiesta della Circoscrizione 1 Centro - Crocetta;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via San Domenico angolo via Bellezza lato nord-ovest
1)
l'istituzione
del divieto di transito veicolare nel varco di accesso all'area verde
denominata "Isolato San Liborio", fatta eccezione per i veicoli addetti alla
manutenzione del Verde Pubblico e dell'Illuminazione Pubblica, per quelli di
soccorso e per i veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone
disabili o non vedenti;
2)
la
posa in opera di n. 5 (cinque) dissuasori di sosta del tipo "Città di Torino",
di cui quello centrale reso amovibile, posti a m 0,50 circa dal filo
carreggiata e a m 1,60 l'uno dall'altro;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e alla posa dei dissuasori, in relazione alla
loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.