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ORDINANZA N. 4071 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
481 |
LOCALITÀ Corso RACCONIGI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
del
27.09.2007 |
SB/VARIE07/racconigi |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 1078 prot. n. 160 del 30.3.2005 che in via Renier istituiva il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato nord della via, per un tratto di m 6 a partire da m 2 del filo carraio est del n.c. 4/B e procedendo verso est, con disposizione "in fila";
Vista la richiesta pervenuta
nonché la relazione del Corpo di Polizia Municipale Sezione Circoscrizionale 3
Pozzo Strada;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Racconigi
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì dei
giorni feriali e dalle ore 7 alle ore 13 il sabato feriale, con la fermata
consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico
cose, sul lato ovest della carreggiata ovest, per un tratto di m 10 a partire
dal n.c. 182/C e procedendo verso sud, con disposizione "in fila";
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 1078 prot. n. 160 del 30.3.2005, meglio specificata in
premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli
in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.