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ORDINANZA N. 4054 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 478 |
LOCALITÀ
Via PIZZI int. 11 |
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CIRCOSCRIZIONE N. 9 |
del 26.09.2007 |
SB/VARIE07/pizzi |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 1131 prot. n. 153 del 17.3.2006 con la quale in via Pizzi
interno 11 era stato istituito il divieto di fermata su ambo i lati della via
per un tratto di m 13 circa a partire dal filo marciapiede sud di via Vigliani
e procedendo verso sud;
Considerato
che, per mero errore materiale, nel dispositivo della suddetta ordinanza, è stato
indicato il filo marciapiede sud invece del filo marciapiede nord;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Pizzi interno 11
1)
l'istituzione
del divieto di fermata su ambo i lati della via, per un tratto di m 13 circa a
partire dal filo marciapiede nord dell'intersezione con via Vigliani e
procedendo verso nord;
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 1131 prot. n. 153 del 17.3.2006, meglio specificata in
premessa;
3) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia, e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il Dirigente del
Settore Esercizio