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ORDINANZA N. 4052 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
476 |
LOCALITÀ Viale 1° MAGGIO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 26.09.2007 |
SB/VARIE07/maggio |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 2072 del 10.11.1997 con la quale in viale 1° Maggio, nel tratto:
area di intersezione viale 1° Maggio/viale Partigiani - corso Regina
Margherita, esclusi, tra l'altro, al punto 2) era stata istituita la sosta a
pagamento sul lato est del viale nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 19,30:
a) per un tratto di m 90 circa a nord di viale Partigiani d'Italia, con
disposizione "a spina" riservata agli autoveicoli con tariffa oraria a L. 750;
e b) per un tratto di m 120 circa a partire da m 90 circa a nord di viale
Partigiani d'Italia, con disposizione "in fila" riservata ai bus turistici e/o
scolastici con tariffa oraria di L. 2500;
Considerato che
la civica Amministrazione intende riorganizzare il regime della sosta dei bus
turistici a ridosso dell'area centrale;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in viale 1° Maggio
1)
l'istituzione
della sosta a pagamento sul lato est del viale dalle ore 8 alle ore 19,30 dei
giorni feriali per un tratto di m 180 circa a partire da m 55 a nord dell'intersezione
con viale Partigiani d'Italia e procedendo verso nord, con disposizione "in
fila", riservata ai bus turistici e/o scolastici con tariffa oraria di Euro
3(tre);
2)
l'istituzione
della sosta a pagamento sul lato est del viale, per un tratto di m 30 a partire
da m 25 a nord dell'intersezione con viale Partigiani d'Italia e procedendo
verso nord, con disposizione "in fila", con le modalità stabilite
dall'ordinanza n. 432, prot. n. 399 del 23.3.1995 e successive modificazioni e
integrazioni;
3)
la
revoca dell'ordinanza n. 2072 del 10.11.1997, meglio specificata in premessa;
4)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.