|
ORDINANZA N. 4050 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
474 |
LOCALITÀ via TASCA |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 06 |
del 26.09.2007 |
MO/VARIE07/Tasca |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42, 141, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la richiesta della
Direzione Suolo, Settore Urbanizzazioni;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Tasca
1) l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h;
2) la realizzazione di n. 2 aree stradali rialzate, con funzione di rallentatore di velocità, aventi le caratteristiche costruttive indicate al comma 6, lettera c) dell'art. 179 del REA del CDS:
·
nell'area
d'intersezione via Tasca/piazzetta Perlasca, della lunghezza di m 22 sul tronco
est di via Tasca e m 13 su piazzetta Perlasca comprese le relative rampette di
raccordo;
·
nell'area
d'intersezione via Tasca/carreggiata di via Cavagnolo interno 12 compresa tra
il tronco nord di via Tasca e via Cavagnolo, della lunghezza di m 22 circa sul
tronco nord di via Tasca e m 16 sulla carreggiata di via Cavagnolo interno 12,
comprese le relative rampette di raccordo;
3) la
posa in opera di n. 4 sistemi di rallentamento della velocità ad effetto
ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche
rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del REA del CDS:
·
sulla
semicarreggiata nord del tronco nord a m 13 ad ovest del n.c. 23;
·
sulla
semicarreggiata sud del tronco nord a m 4 ad ovest del n.c. 31;
·
sulla
semicarreggiata ovest del tronco est a m 9 a nord del n.c. 15
·
sulla
semicarreggiata est del tronco est a m 7 a sud del n.c. 9
4) l'istituzione del divieto
di fermata sul lato NORD del tronco nord con sosta consentita, con disposizione
"a pettine", negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, e precisamente:
· per un tratto di m 48 a
partire da m 12 ad EST della carreggiata di via Cavagnolo interno 12 compresa
tra il tronco nord di via Tasca e via Cavagnolo e procedendo verso EST;
· per un tratto di m 19 a
partire da m 12 ad OVEST della carreggiata di via Cavagnolo interno 12 compresa
tra il tronco nord di via Tasca e via Cavagnolo e procedendo verso OVEST;
· per un tratto di m 70 a
fronte del prolungamento dei nn.cc. dal 35 al 47;
5) l'istituzione del divieto di fermata sul lato SUD
e OVESTdella via;
6) l'istituzione del divieto di fermata sul lato EST
del tronco EST con sosta consentita, con disposizione "a pettine", negli
appositi spazi demarcati e/o attrezzati, e precisamente per un tratto di m 28 a
partire da m 12 a NORD di piazzetta Perlasca e procedendo verso NORD;
7) l'istituzione del senso unico di
circolazione veicolare antiorario nella rotatoria esistente nel tratto finale
della via, ad ovest del n.c. 47;
8) l'istituzione del divieto di fermata nella rotatoria di
cui al punto 7) suddetto;
9) l'istituzione di un parcheggio per autoveicoli nell'area
situata ad EST del tronco EST di fronte al n.c. 1;
10)
l'istituzione del divieto di fermata nel parcheggio, di cui al punto 9)
suddetto, con sosta consentita, negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati,
con disposizione "a spina" sui lati NORD, SUD e nella parte centrale;
11)
l'istituzione del senso unico antiorario sulla corsia di manovra del parcheggio
di cui al punto 9;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento della velocità, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.