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ORDINANZA N. 4050

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 474

LOCALITÀ via TASCA

 

CIRCOSCRIZIONE N. 06

del 26.09.2007

MO/VARIE07/Tasca

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42, 141, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta della Direzione Suolo, Settore Urbanizzazioni;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

in via Tasca

1)      l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h;

2) la realizzazione di n. 2 aree stradali rialzate, con funzione di rallentatore di velocità, aventi le caratteristiche costruttive indicate al comma 6, lettera c) dell'art. 179 del REA del CDS:

·        nell'area d'intersezione via Tasca/piazzetta Perlasca, della lunghezza di m 22 sul tronco est di via Tasca e m 13 su piazzetta Perlasca comprese le relative rampette di raccordo;

·        nell'area d'intersezione via Tasca/carreggiata di via Cavagnolo interno 12 compresa tra il tronco nord di via Tasca e via Cavagnolo, della lunghezza di m 22 circa sul tronco nord di via Tasca e m 16 sulla carreggiata di via Cavagnolo interno 12, comprese le relative rampette di raccordo;

 

3) la posa in opera di n. 4 sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del REA del CDS:

· sulla semicarreggiata nord del tronco nord a m 13 ad ovest del n.c. 23;

· sulla semicarreggiata sud del tronco nord a m 4 ad ovest del n.c. 31;

· sulla semicarreggiata ovest del tronco est a m 9 a nord del n.c. 15

· sulla semicarreggiata est del tronco est a m 7 a sud del n.c. 9

 

4) l'istituzione del divieto di fermata sul lato NORD del tronco nord con sosta consentita, con disposizione "a pettine", negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, e precisamente:

·      per un tratto di m 48 a partire da m 12 ad EST della carreggiata di via Cavagnolo interno 12 compresa tra il tronco nord di via Tasca e via Cavagnolo e procedendo verso EST;

·      per un tratto di m 19 a partire da m 12 ad OVEST della carreggiata di via Cavagnolo interno 12 compresa tra il tronco nord di via Tasca e via Cavagnolo e procedendo verso OVEST;

·      per un tratto di m 70 a fronte del prolungamento dei nn.cc. dal 35 al 47;

 

5) l'istituzione del divieto di fermata sul lato SUD e OVESTdella via;

 

6) l'istituzione del divieto di fermata sul lato EST del tronco EST con sosta consentita, con disposizione "a pettine", negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, e precisamente per un tratto di m 28 a partire da m 12 a NORD di piazzetta Perlasca e procedendo verso NORD;

 

7) l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare antiorario nella rotatoria esistente nel tratto finale della via, ad ovest del n.c. 47;

 

8) l'istituzione del divieto di fermata nella rotatoria di cui al punto 7) suddetto;

 

9) l'istituzione di un parcheggio per autoveicoli nell'area situata ad EST del tronco EST di fronte al n.c. 1;

 

10) l'istituzione del divieto di fermata nel parcheggio, di cui al punto 9) suddetto, con sosta consentita, negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, con disposizione "a spina" sui lati NORD, SUD e nella parte centrale;

 

11) l'istituzione del senso unico antiorario sulla corsia di manovra del parcheggio di cui al punto 9;

AVVERTE

 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento della velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio