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ORDINANZA N. 4049

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 473

LOCALITÀ Lungo DORA COLLETTA

 

CIRCOSCRIZIONE N. 07

Del 26.09.07

MO/VARIE07/DoraColletta

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione dell'Ufficio Tecnico - Patrimonio della Circoscrizione 7;

Visto il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Circoscrizione 7°, Comparto Territorio e Mobilità;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

in Lungo Dora Colletta (ingresso passo carraio parco Crescenzio)

1)   l'istituzione del divieto di circolazione veicolare dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, nel varco di accesso al parco ubicato a m 13.00 circa ad OVEST del n.c. 39 fatta eccezione:

a)      per gli autoveicoli muniti di permesso di circolazione "verde";

b)      per le biciclette;

c)      per i veicoli adibiti al trasporto merci che documentino un'attività di regolare rifornimento di esercizi posti all'interno dell'area, con la fermata consentita per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di carico e scarico merci;

d)      per i veicoli appartenenti agli Organi di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco, ai Servizi di Soccorso e alla Protezione Civile, delle Società di proprietà della Città e dei gestori di pubblici servizi, individuati dai contrassegni di Istituto;

2) l'istituzione del limite massimo di velocità di 20 km/h per i veicoli di cui sopra;

 

 

 

3) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia; e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli; che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio