CITTÀ DI TORINO
Prot.
n. 717 H[DC2] |
LOCALITÀ DI REVOCA: via Cravero, 33/24 |
Del 26 09 2007 |
LOCALITÀ DI ISTITUZIONE: via Pio VII 17/14 |
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CIRCOSCRIZIONE N. 3 |
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RP/traslazione/disabile/ad personam/ Cravero_Pio
VII |
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OGGETTO: Richiesta di spostamento
parcheggio riservato ("ad personam") ad uso disabile. |
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Tenuto conto dell'ordinanza, che ha istituito in via Cravero,
il divieto di sosta permanente con sosta riservata esclusivamente al veicolo
munito di speciale contrassegno n 2222 rilasciato dal Comune di Torino;
Vista l'istanza con la quale il titolare del posto auto di cui sopra , chiede lo spostamento della riserva di sosta personale dalla precedente residenza sita in via Cravero 33/24 all'attuale sita in via Pio VII, 17/14;
Visto il parere positivo espresso dal Corpo di Polizia Municipale;
in Via Cravero, 33/24
§ la revoca dell'ordinanza meglio specificata in premessa;
in via Pio VII, 17/14
§
l'istituzione
del divieto di sosta permanente con sosta "a pettine su banchina", riservata
esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 2222, per
un posto auto della via sul lato EST a mt. 10.00 c.a. a NORD del n.c. 21;
§ la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio