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ORDINANZA N.4021[DC1] |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr[DC2].360 trc |
LOCALITÀ corso Racconigi |
data 26/09/2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 3 |
prot.
n. |
FB45/B/commercio/racconigi
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Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159[DC3] del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione del Dirigente del Setto[DC4]re Infrastrutture per il Commercio, relativa agli interventi manutentivi dell'area mercatale di corso Racconigi, nel tratto compreso tra via Frejus e via Vigone, approvati con delibera G.C. n. mecc. 2007 06132/106 del 25.09.07 ed immediatamente esecutiva ;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori in corso Racconigi, si ritiene opportuno traslare il mercato e modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
dal 01.10.07 al 31.10.07
A) in :
§
corso Racconigi,
banchina centrale tratto: via Moretta - via Vigone;
§
corso Racconigi,
lato Est della carreggita Ovest tratto: via Moretta - via Vigone;
§
corso Racconigi,
lato Ovest della carreggita Est tratto: via Moretta - via Vigone;
§
corso Racconigi,
lato Nord del varco di collegamento tra la carreggiata Ovest ed Est di corso
Racconigi fronte via Vigone;
§
corso Racconigi,
lato Sud del varco di collegamento tra la carreggiata Ovest ed Est di corso
Racconigi fronte via Moretta;
·
l'istituzione
del divieto di fermata, dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
B) in corso Racconigi, banchina centrale,
tratto: via Monginevro - corso Peschiera
·
l'istituzione del divieto di circolazione e di di fermata, dalle ore 05.30 alle
ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 05.30 alle ore 22.00 dei giorni
prefestivi, in quanto trattasi di area mercatale;
C) in:
§
Corso
Racconigi, lato Est della carreggita Ovest tratto: corso Peschiera - via
Monginevro;
§
Corso
Racconigi, lato Ovest della carreggita Est tratto: corso Peschiera - via
Monginevro;
· l'istituzione del divieto di fermata, dalle ore 05.30 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 05.30 alle ore 22.00 dei giorni prefestivi, in quanto trattasi di area di pertinenza del mercato, con sosta consentita ai veicoli degli operatori commerciali del mercato di corso Racconigi, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Settore Commercio;
D) in corso Racconigi, banchina centrale,
tratto: via Monginevro - n.c. 135/138bis
·
l'istituzione del divieto di circolazione e di di fermata, dalle ore 05.30 alle
ore 22.00 dei giorni prefestivi, in quanto trattasi di area mercatale;
E) in:
§
Corso
Racconigi, lato Est della carreggita Ovest tratto: n.c. 138bis - via
Monginevro;
§
Corso Racconigi,
lato Ovest della carreggita Est tratto: n.c. 135 - via Monginevro;
· l'istituzione del divieto di fermata, dalle ore 05.30 alle ore 22.00 dei giorni prefestivi, in quanto trattasi di area di pertinenza del mercato, con sosta consentita ai veicoli degli operatori commerciali del mercato di corso Racconigi, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Settore Commercio;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso,[DC5] da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima ;
b) la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali;[DC6]
c) che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
· la pubblicità del suscritto provvedimento[DC7], mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso, ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Parcheggi e Suolo
[DC1]numero assegnato dall'Albo Pretorio
[DC2]numero progressivo Ordinanze Temporanee
[DC3]controllare correttezza articoli
[DC4]è proposto il Dirigente di un Settore, verificare la correttezza ed eventualmente correggere
[DC5]citazione della tabella lavori da cancellare per periodi inferiori ai 7 giorni
[DC6]cancellare per solo divieto di sosta
[DC7]al plurale se i provvedimenti sono più di uno