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ORDINANZA N. 3990 |
CITTA' DI TORINO
Prot. n. 467 |
LOCALITA' via |
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CIRCOSCRIZIONE
N. |
del 20.09.2007 |
MO/VARIE07/SansovinoVenariaConfalonieri
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Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli
Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in
particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 141 del Decreto Legislativo
30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione
stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del
regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione della Circoscrizione 5°;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse
inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio
specificati in dispositivo;
nell'area di parcheggio compresa tra le vie Sansovino - Venaria e
Confalonieri
1)
la
posa in opera di due dossi artificiali aventi le caratteristiche costruttive
indicate nel comma 6, lettera b), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada, e precisamente:
a)
1
a m 80.00 circa ad EST di via Confalonieri;
b)
1
a m 60.00 circa ad OVEST di via Venaria;
2)
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 30 km/h in tutta l'area di parcheggio
suddetta;
3)
la
posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico,
realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti,
come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e
attuazione del nuovo codice della strada e precisamente:
a)
1
sul lato SUD della corsia NORD dell'area di parcheggio a m 65.00 circa ad EST
di via Confalonieri;
b)
1
sul lato NORD della corsia NORD dell'area di parcheggio a m 45.00 circa ad
OVEST di via Venaria;
4)
la pubblicità dei suscritti provvedimenti
mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della
segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento, in relazione alla
loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.