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ORDINANZA N. 3989 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 466 |
LOCALITÀ via COPPINO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 05 |
Del 20.09.2007 |
MO/VARIE07/Coppino |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la
richiesta del Circolo Didattico XVI della Scuola dell'Infanzia di via Coppino
147;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Michele Coppino
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 19.00 giorni festivi esclusi, con
la fermata consentita per effettuare la salita e la discesa dei bambini della
Scuola dell'Infanzia di via Coppino 147, sul lato sud della via, a partire da m
7.50 circa ad OVEST del n.c. 147 e procedendo verso OVEST, per m 12.00 circa
con disposizione "in fila";
la
posa di n 4 dissuasori della sosta del tipo "piramide", su ambo i
lati degli ingressi della scuola presenti in corrispondenza del n.c. 147;
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il Dirigente del Settore Esercizio