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ORDINANZA N. 3989

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 466

LOCALITÀ via COPPINO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 05

Del 20.09.2007

MO/VARIE07/Coppino

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta del Circolo Didattico XVI della Scuola dell'Infanzia di via Coppino 147;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

 

ORDINA

 

in via Michele Coppino

­       l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 19.00 giorni festivi esclusi, con la fermata consentita per effettuare la salita e la discesa dei bambini della Scuola dell'Infanzia di via Coppino 147, sul lato sud della via, a partire da m 7.50 circa ad OVEST del n.c. 147 e procedendo verso OVEST, per m 12.00 circa con disposizione "in fila";

­       la posa di n 4 dissuasori della sosta del tipo "piramide", su ambo i lati degli ingressi della scuola presenti in corrispondenza del n.c. 147;

­       la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

 

 

AVVERTE

 

 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio