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ORDINANZA N. 3986 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
463 |
LOCALITÀ via SOSPELLO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 5 |
Del
20.09.2007 |
MO/VARIE07/SospelloII |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 3194 prot. n. 661 del 19/09/2001 con la quale, tra l'altro, era
stato istituito il divieto di sosta , con sosta consentita negli appositi spazi
attrezzati e/o demarcati su ambo i lati della via, con disposizione "a
pettine" nel tratto compreso tra via Casteldelfino e via Cardinal Massaia;
Vista la
richiesta del Consiglio di Circolo della Direzione Didattica "Sibilla Aleramo";
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Sospello
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 17.00 dei giorni feriali, con la
fermata consentita esclusivamente per il tempo necessario ad effettuare la
salita e la discesa degli alunni della scuola Scuola Media Statale
"Salvaneschi" sul lato SUD della via, per un tratto di m 18.00 circa in
direzione EST, a partire da m 40.00
circa ad EST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 60/A, con disposizione
"in fila";
la
revoca dell'ordinanza n. 3194 prot. n. 661 del 19/09/2001 meglio specificata in
premessa;
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.