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ORDINANZA N. 3986

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 463

LOCALITÀ via SOSPELLO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 5

Del 20.09.2007

MO/VARIE07/SospelloII

 

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3194 prot. n. 661 del 19/09/2001 con la quale, tra l'altro, era stato istituito il divieto di sosta , con sosta consentita negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati su ambo i lati della via, con disposizione "a pettine" nel tratto compreso tra via Casteldelfino e via Cardinal Massaia;

Vista la richiesta del Consiglio di Circolo della Direzione Didattica "Sibilla Aleramo";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

in via Sospello

­       l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 17.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per il tempo necessario ad effettuare la salita e la discesa degli alunni della scuola Scuola Media Statale "Salvaneschi" sul lato SUD della via, per un tratto di m 18.00 circa in direzione EST, a partire da m 40.00 circa ad EST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 60/A, con disposizione "in fila";

­       la revoca dell'ordinanza n. 3194 prot. n. 661 del 19/09/2001 meglio specificata in premessa;

­       la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

 

AVVERTE

 

 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio