ORDINANZA N.3957 [DC1] 

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 706 H[DC2] 

LOCALITÀ DI REVOCA: via Stampatori 21

Del 20 09 2007

LOCALITÀ DI ISTITUZIONE: via Lagrange 21

 

CIRCOSCRIZIONE N.1

 

Am22/traslazione/disabile/ad personam/ 7850ri

 

OGGETTO: REVOCA E ISTITUZIONE parcheggio riservato ("ad personam") ad uso disabile.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

 

Vista l'ordinanza n. 595 del 23.02.2005 che ha istituito in via Stampatori n.c 21, il divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 7850 rilasciato al titolare, sul lato EST della via per un posto auto in prossimità del n.c 21.;

 

Vista la nota con la quale il titolare del posto auto di cui sopra, ha comunicato il cambio di sede del proprio posto di lavoro da via Stampatori 21 a via Lagrange 35;

Considerata l'opportunità di accogliere la predetta richiesta visto l'esito del sopralluogo degli uffici competenti;

ORDINA

A) in via Stampatori n.c. 21

·        la revoca dell'ordinanza n. 595 del 23.02.2005, meglio specificata in premessa;

 

 

 

B) in Lagrange n.c. 35

·        l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta "in linea", riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 7850, per un posto auto, sul lato EST della via, immediatamente a NORD del n.c. 35 per un tratto di m 6\;

C)    la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio

 


 [DC1]numero assegnato dall'Albo Pretorio

 [DC2]numero progressivo Ordinanze Temporanee