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ORDINANZA N. 3947 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
457 |
LOCALITÀ via Giacomo Dina, via San Remo |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 2 |
del
19.09.2007 |
GI/VARIE07/dina |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 142 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 982 prot. n. 170 del 18.03.2003, con la quale in via San Remo ai punti 1) e 2) venivano istituiti il limite massimo di velocità di 40 km/h e la posa in opera di due dossi artificiali aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6 lettera b) dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente:
a m 50.00 circa a NORD del
f.m. NORD di via Giacomo Dina;
a m 60.00 circa a SUD del
f.m. SUD di via Giacomo Dina;
Visti gli elaborati progettuali
del civico Ufficio Tecnico - Settore
Mobilità;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
A) nell'area d'intersezione via Giacomo Dina e via San
Remo
la realizzazione di un'area
stradale rialzata, con funzione di rallentatore di velocità avente le
caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera c), dell'art. 179 del
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, alla
confluenza delle vie;
1) l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra via del Prete e corso Tazzoli;
2) la posa in opera di un dosso artificiale avente le caratteristiche
costruttive indicate nel comma 6 lettera b) dell'art. 179 del regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, a m 50.00 circa a
NORD del f.m. NORD di via Giacomo Dina;
3)
la
revoca dei punti 1) e 2) dell'ordinanza
n. 982 del 18.03.2003, meglio specificata in premessa;
1) la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente:
Ø sulla semicarreggiata SUD a
m 30.00 circa ad OVEST dell'area rialzata;
Ø sulla semicarreggiata
NORD a m 15.00 circa ad EST dell'area rialzata;
D) la pubblicità dei su scritti
provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la
rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la
presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, dell'area stradale rialzata
e dei rallentatori della velocità, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.