CITTÀ DI TORINO
LOCALITÀ c.so Venezia ecc.. |
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data |
CIRCOSCRIZIONE N. 6 |
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SC/23/A/mobilità/venezia
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Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione del Settore Infrastrutture, relativa ai lavori per la realizzazione del passante ferroviario;
Ritenuta la necessità della traslazione dei 2 posti riservate alle persone invalide e del posto riservato alle ambulanze da c.so Venezia, lato Est, all'intersezione con via Cervino a Ovest del n.c. 68 di via Cervino;
Vista l'ordinanza n. 4684 prot. 3251 del 06.12.2005 con cui si istituisce dei posti riservati alle persone invalide e alle ambulanze;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
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la
revoca del punto 2 dell'ordinanza n.
4684 prot. 3251 del 06.12.2005, meglio specificata in premessa;
in via Cervino, lato Nord ad Ovest del n.c. 68 dalla data del presente
provvedimento sino a cessate esigenze
· l'istituzione del divieto di sosta permanente per 3 posti auto con sosta consentita, con disposizione "in fila", riservata esclusivamente ai veicoli muniti di speciale contrassegno per disabili;
· la pubblicità del suscritto provvedimento[DC3], mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori, per conto di Trenitalia S.p.A.;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio