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ORDINANZA N. 3942 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITÀ
SETTORE PARCHEGGI E SUOLO
n.ro progr 352 trc |
LOCALITÀ via Val della Torre, Sansovino, Molise |
Data19/09/2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 5 |
prot. n. |
RS68/B/AEStel/torre3 |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione della A.E.S. Torino, relativa a lavori posa delle tubazioni del teleriscaldamento;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
a far tempo
dalla data del presente provvedimento e sino al 29.09.07 dalle ore 00.00 alle
ore 24.00
in:
§
via Val
della Torre, tratto: via Sansovino - via Parenzo;
§
via Sansovino, carreggiata Est tratto: nn.cc. 50 -
58;
§
corso
Molise, carreggiata Est, tratto: via
Sansovino - n.c. 30;
§
corso
Molise, carreggiata Ovest tratto: via
Sansovino - n.c. 29 ;
· l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;
·
l'istituzione del limite massimo di velocità di 30
Km/h;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:
o l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
o che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubbblica;
o sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la
presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra comporterà
la rimozione coatta dei veicoli;
che
avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere
entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del
30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da
chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla
natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
F.to Il Dirigente del Settore
Parcheggi e Suolo