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ORDINANZA N. 3917 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 2326T |
LOCALITÀ corso M. D'Azeglio, viale Medaglie D'Oro |
data 17/09/07 |
CIRCOSCRIZIONE N. 8 |
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DC/Ord. Varie/d'azeglio_zonablu2 |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che sono in
corso di esecuzione i lavori della Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1
Tratta Porta Nuova - Lingotto Lotto 2;
Vista la deliberazione della
Giunta Comunale del 19/06/2007 meccanografico n. 2007 03855/119 avente per
oggetto: "Sosta a pagamento - Istituzione zona di sosta promiscua
nell'ambito della sottozona Valentino a favore dei residenti della sottozona a
pagamento B1";
Vista l'ordinanza n. 3401
prot. n. 2077T del 30 luglio 2007;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
a far tempo dalla data del presente provvedimento per il periodo dei lavori della linea 1 della Metropolitana
in:
corso Massimo D'Azeglio,
carreggiate laterali EST, nel tratto compreso tra via Petrarca e il piazzale
del Monumento Amedeo di Savoia;
piazzale del Monumento
Amedeo di Savoia;
viale Medaglie d'Oro;
viale Ceppi, nel tratto
compreso tra viale Medaglie d'Oro e l'ingresso al Club di Scherma;
viale Ceppi, su ambo i lati
nel tratto compreso tra il piazzale del Monumento Amedeo di Savoia e l'ingresso
al V Padiglione;
·
la
sosta a pagamento, rientrante nella sottozona "Valentino", potrà essere
utilizzata, promiscuamente, anche con le agevolazioni concesse ai residenti
della sottozona limitrofa B1;
·
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
·
la
revoca dell'ordinanza n. 3401 prot. n. 2077T del 30 luglio 2007;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to
Il Dirigente del Settore Esercizio