ORDINANZA N. 3917

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 2326T

LOCALITÀ corso M. D'Azeglio, viale Medaglie D'Oro

data 17/09/07

CIRCOSCRIZIONE N. 8

 

DC/Ord. Varie/d'azeglio_zonablu2

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che sono in corso di esecuzione i lavori della Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1 Tratta Porta Nuova - Lingotto Lotto 2;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 19/06/2007 meccanografico n. 2007 03855/119 avente per oggetto: "Sosta a pagamento - Istituzione zona di sosta promiscua nell'ambito della sottozona Valentino a favore dei residenti della sottozona a pagamento B1";

Vista l'ordinanza n. 3401 prot. n. 2077T del 30 luglio 2007;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

a far tempo dalla data del presente provvedimento per il periodo dei lavori della linea 1 della Metropolitana

in:

corso Massimo D'Azeglio, carreggiate laterali EST, nel tratto compreso tra via Petrarca e il piazzale del Monumento Amedeo di Savoia;

piazzale del Monumento Amedeo di Savoia;

viale Medaglie d'Oro;

viale Ceppi, nel tratto compreso tra viale Medaglie d'Oro e l'ingresso al Club di Scherma;

viale Ceppi, su ambo i lati nel tratto compreso tra il piazzale del Monumento Amedeo di Savoia e l'ingresso al V Padiglione;

·          la sosta a pagamento, rientrante nella sottozona "Valentino", potrà essere utilizzata, promiscuamente, anche con le agevolazioni concesse ai residenti della sottozona limitrofa B1;

·          la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

·          la revoca dell'ordinanza n. 3401 prot. n. 2077T del 30 luglio 2007;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio