CITTÀ DI TORINO
Prot.
n. 697 H[DC2] |
LOCALITÀ DI REVOCA: via Monginevro 67/1 |
Del 14 09 2007 |
LOCALITÀ DI ISTITUZIONE: via Monginevro 61 |
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CIRCOSCRIZIONE N. 3 |
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Am22/traslazione/disabile/ad personam/ 8755ri |
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OGGETTO: REVOCA E ISTITUZIONE
parcheggio riservato ("ad personam") ad uso disabile. |
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista
l'ordinanza n. 23 del 03.01.2006
che ha istituito in via Monginevro n.c. 67/1, il divieto di sosta permanente
con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale
contrassegno n. 8755 rilasciato al titolare sul lato SUD della via per un posto
auto in prossimità del n.c. 67/1;
Vista la nota con la quale il titolare del posto auto di cui sopra, chiede la traslazione del parcheggio riservato "ad personam" da via Monginevro 67/1 ad una ubicazione più consona;
Considerata l'opportunità di accogliere la predetta richiesta visto l'esito del sopralluogo degli uffici competenti;
· la revoca dell'ordinanza n. 23 del 03.01.2006 , meglio specificata in premessa;
· l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta "in linea", riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 8755, per un posto auto, sul lato SUD della via, nei pressi del n.c. 61;
C) la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio