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ORDINANZA N. 3885 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 2305 T |
LOCALITÀ Via Collino |
data 14.09.2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 2 |
prot. n. 19669 |
sr/24//Ordinanze
Varie/Cantieri Vari/Cantieri Privati Vari/collino
scuola mazzini integrazione.doc |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta presentata dalla Divisione Servizi Educativi ad integrazione della richiesta inoltrata dalla Direzione Didattica Mazzini;
Considerato che saranno realizzati lavori di bonifica dell'amianto che proseguiranno per tutto l'anno scolastico 2007/2008;
Rilevata la necessità di trasferire gli alunni presso altre sedi a far data dal 10 settembre 2007 e che l'istituto suddetto necessita di uno spazio destinato alla fermata dei veicoli per consentire la salita/discesa dei bambini, senza arrecare intralcio e pericolo alla circolazione veicolare;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in premessa;
in Via Collino
· l'istituzione del divieto di transito veicolare su tutta la via dalle ore 07.55 alle ore 09.20, dalle ore 12.40 alle ore 13.35 e dalle ore 15.25 alle ore 16.50, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica, dei residenti e dei veicoli Bus adibiti al trasporto degli alunni;
· la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio