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ORDINANZA N. 3872 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 456 |
LOCALITÀ Via EGIDI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del 14.09.07 |
SB/VARIE07/egidi |
Visto l’art.
107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 12, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante
le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l’ordinanza n. 1489 del 4.10.1994 con la quale in via Egidi, nel tratto: piazza
della Repubblica – via della Basilica, escluse, era stato istituito: al punto
1) il senso unico di circolazione veicolare da nord verso sud nel tratto:
carreggiata nord di piazza Cesare Augusto -
via della Basilica, escluse; al punto 2) il senso unico di circolazione
veicolare da nord verso sud nel tratto: piazza della Repubblica – carreggiata
nord di piazza Cesare Augusto, escluse, fatta eccezione dalle ore 6.00 alle ore
21.00 dei giorni prefestivi e dalle ore 6.00 alle ore 15.00 degli altri giorni
feriali per i veicoli degli operatori del Mercato di Porta Palazzo; al punto 3)
il divieto di sosta permanente su ambo i lati della via; al punto 4) la sosta a
pagamento negli appositi spazi demarcati sulle banchine situate l’una ad ovest
e l’altra ad est della carreggiata della via, con le modalità stabilite
dall’ordinanza n. 1123 prot. n. 1050 del 1 agosto 1994;
Vista
l’ordinanza n. 3452 del 28.12.1999 con la quale, in via Egidi, tra l’altro, era
stato istituito il divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 20.00 dei giorni
feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni
di carico e scarico cose, sul lato est della via, a m 2,50 circa a nord dal
protendimento ideale del f.f. sud dello stabile contrassegnato dal n.c. 6 per
un tratto di m 10.00 procedendo verso nord, con disposizione “in fila”;
Vista
l’ordinanza n. 1568 del 28.4.2003 con la quale in via Egidi, tra l’altro, era
stato istituito il divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, con
sosta riservata esclusivamente ai veicoli della Polizia di Stato ed ai veicoli
in servizio autorizzato, sul lato EST della via, a partire da m 10.00 circa a
SUD del f.m. SUD della carreggiata di collegamento tra piazza Cesare Augusto e via
Egidi e procedendo verso SUD per un tratto di m 45 circa con disposizione
"a spina";
Considerato che il civico Ufficio Tecnico ha realizzato in via Egidi un nuovo assetto viabile;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Egidi
nel
tratto: via della Basilica – piazza
della Repubblica, escluse
1)
l’istituzione
del divieto di fermata sul lato est del tratto di via;
2)
l’istituzione
del divieto di sosta permanente, con la fermata consentita esclusivamente per
effettuare le operazioni di carico scarico cose, sul lato ovest, per un tratto
di m 5 (due posti auto) a partire da m 13 circa a nord del passo carraio
contraddistinto con il n.c. 3 e procedendo verso nord, con disposizione “a
spina”;
3)
l’istituzione
del divieto di sosta permanente con la rimozione coatta dei veicoli in sosta
vietata per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, con sosta riservata
esclusivamente ai veicoli della Polizia di Stato ed ai veicoli in servizio
autorizzato, sul lato ovest della via, per un tratto di m 45 circa a partire da
m 10.00 circa a sud dell’intersezione con piazza Cesare Augusto e procedendo
verso sud, con disposizione "a pettine";
4)
la
parziale revoca dell’ordinanza n. 1489 del 4.10.1994, limitatamente ai punti
1), 3) e 4), meglio specificati in premessa;
5)
la
revoca delle ordinanze n. 3452 del 28.12.1999 e n. 1568 del 28.4.2003, meglio
specificate in premessa;
6)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali
trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che
l’inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione dei veicoli in
sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio