|
ORDINANZA N. 3849 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
454 |
LOCALITÀ Via BARDONECCHIA |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
del
12.09.2007 |
SB/VARIE07/bardonecchia |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Accertato che
la via Bardonecchia, nel tratto compreso tra i nn. cc. 190 e 200, è percorsa da
un traffico veicolare veloce, tale da rappresentare un pericolo per i pedoni
che transitano lungo il marciapiede attiguo, di ridotta sezione;
Visto il parere
espresso dal Settore Sicurezza Stradale del Corpo di Polizia Municipale;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo atti a prevenire accidentali
pericoli per l'incolumità pubblica;
in via Bardonecchia
1)
l'istituzione
del divieto di transito pedonale per m 24.50 circa, nel tratto compreso tra il
condominio contraddistinto con il n.c. 187/A e il condominio contraddistinto
con il n.c. 189, fatta eccezione per i pedoni che devono accedere alle
proprietà latistanti;
2)
la
posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico,
realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche
rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di
esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, e precisamente:
a)
sulla
semicarreggiata nord, in prossimità del n.c 187/A
b)
sulla
semicarreggiata sud, in prossimità del n.c. 200;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento della velocità, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.