ORDINANZA N. 3849

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 454

LOCALITÀ Via BARDONECCHIA

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 12.09.2007

SB/VARIE07/bardonecchia

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Accertato che la via Bardonecchia, nel tratto compreso tra i nn. cc. 190 e 200, è percorsa da un traffico veicolare veloce, tale da rappresentare un pericolo per i pedoni che transitano lungo il marciapiede attiguo, di ridotta sezione;

Visto il parere espresso dal Settore Sicurezza Stradale del Corpo di Polizia Municipale;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo atti a prevenire accidentali pericoli per l'incolumità pubblica;

ORDINA

in via Bardonecchia

1)      l'istituzione del divieto di transito pedonale per m 24.50 circa, nel tratto compreso tra il condominio contraddistinto con il n.c. 187/A e il condominio contraddistinto con il n.c. 189, fatta eccezione per i pedoni che devono accedere alle proprietà latistanti;

2)      la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, e precisamente:

a)    sulla semicarreggiata nord, in prossimità del n.c 187/A

b)   sulla semicarreggiata sud, in prossimità del n.c. 200;

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento della velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio