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ORDINANZA N. 3827[DC1] |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr[DC2]. 318 trc |
LOCALITÀ via S. Francersco da Paola, via Saluzzo, via Bava, corso Marconi, via Del Carmine, via Monti |
data 11/09/2007 [DC3] |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 - 8 |
prot. n. |
FB45/B/AESita/paola |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta presentata dalla AES Torino per effettuare lavori di posa condutture;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
in :
§ via S. Francesco da Paola, per un tratto di m 20 circa in prossimità del n.c. 15 , dal 19.09.07 al 21.09.07 e dal 16.10.07 al 18.10.07 dalle ore 09.00 alle ore 17.00;
§ via Saluzzo, per un tratto di m 20 circa in prossimità del n.c. 70 bis , dal 24.09.07 al 26.09.07 e dal 29.10.07 al 31.10.07 dalle ore 09.00 alle ore 17.00;
§ via Bava, per un tratto di m 20 circa in prossimità del n.c. 18 , dal 18.09.07 al 20.09.07 e dal 02.10.07 al 04.10.07 dalle ore 09.00 alle ore 17.00;
§ corso Marconi, per un tratto di m 20 circa in prossimità del n.c. 24, dal 18.09.07 al 20.09.07 e dal 01.10.07 al 03.10.07 dalle ore 09.00 alle ore 17.00;
§ via del Carmine, per un tratto di m 20 circa in prossimità del n.c. 15 , dal 26.09.07 al 28.09.07 e dal 09.10.07 al 11.10.07 dalle ore 09.00 alle ore 17.00;
§ via Monti, per un tratto di m 20 circa in prossimità del n.c. 3 , dal 17.09.07 al 19.09.07 e dal 01.10.07 al 03.10.07 dalle ore 09.00 alle ore 17.00;
· l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;
· l'istituzione del divieto di sosta su ambo i lati, con la rimozione coatta dei veicoli;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495)[DC4] da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento[DC5];
b)
che vengano adottate tutte le misure necessarie per
tutelare l'incolumità pubblica;
· la pubblicità del suscritto provvedimento[DC6], mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si
procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3,
del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60
giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Parcheggi e Suolo