ORDINANZA N. 3798

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 2256 T

LOCALITÀ via Pricipe Tommaso

data 07.09.2007

CIRCOSCRIZIONE N. 8

prot. n. prot. Sett. ESERCIZIO

PP/OrdinanzeVarie/Cantieri

Vari/principe_tommaso

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista l' ordinanza n. 2800 prot. n. 1772 del 26.06.2007 con la quale veniva istituito il divieto di sosta permanente in corrispondenza dello steccato sito in via Principe Tommaso in prossimità del n.c. 8 bis;

Considerato che nel tratto in oggetto la fermata degli autoveicoli crea intralcio alla circolazione stradale;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

·      la revoca dell'ordinanza n. 2800 prot. n. 1772 del 26.06.2007 meglio specificata in premessa;

 

dalla data del presente provvedimento e sino al 29.10.2007

 

in via Principe Tommaso

 

·      l'istituzione del divieto di fermata su entrambi i lati di via Principe Tommaso nel tratto a partire da m 7 circa a SUD del f.f. SUD di via Galliari e, Procedendo verso SUD sino al passo carraio al n.c. 10;

·        la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio