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ORDINANZA N. 3794 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
453 |
LOCALITÀ via SOSPELLO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 05 |
del
7.09.2007 |
MO/VARIE07/Sospello |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione della
Divisione Funzioni Istituzionali, Ufficio Urbanistica della Circoscrizione 5;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Sospello
l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra via Ala di Stura e l'interno 53 di C.so Grosseto;
la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada e precisamente:
sulla
semicarreggiata NORD
a) 1 a m 40.00 circa ad OVEST del f.m. OVEST di C.so Grosseto int. 53;
b) 1 a m 100.00 circa ad OVEST del f.m. OVEST di C.so Grosseto int. 53;
sulla
semicarreggiata SUD
a) 1 a m 90.00 circa ad OVEST del f.m. OVEST di C.so Grosseto int. 53;
b) 1 a m 160.00 circa ad OVEST del f.m. OVEST di C.so Grosseto int. 53;
la pubblicità della presente ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione dei sistemi di rallentamento della velocità, in relazione alla loro
natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.