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ORDINANZA N. 3791 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 450 |
LOCALITÀ via CAVAGNOLO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 06 |
del
7.09.2007 |
MO/VARIE07/Cavagnoloint.12 |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la richiesta della
Direzione Suolo, Settore Urbanizzazioni;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Cavagnolo int. 12
1) l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h nella carreggiata compresa tra il tronco NORD di via Tasca e via Cavagnolo;
2)
la
posa in opera di n. 1 sistema di rallentamento della velocità ad effetto
ottico, realizzato mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche
rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del REA del CDS sulla
semicarreggiata OVEST a m 12.00 a SUD di via Cavagnolo;
3)
l'istituzione
del divieto di fermata su ambo i lati della carreggiata di cui al punto 1;
4)
l'istituzione
del divieto di transito veicolare nella carreggiata a NORD di via Cavagnolo
int. 12/19 per un tratto di m 50.00 circa verso NORD, fatta eccezione per i
veicoli dei residenti diretti ai passi carrabili, della forza pubblica, di
soccorso e degli addetti alla manutenzione ed i veicoli AMIAT che attendono al
servizio specifico;
5)
l'istituzione
del divieto di fermata e limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto di
carreggiata di cui al punto 4) suddetto, per i veicoli esclusi dal
provvedimento del medesimo punto 4);
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione dei sistemi di rallentamento della velocità, in relazione alla loro
natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.