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ORDINANZA N. 3791

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 450

LOCALITÀ via CAVAGNOLO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 06

del 7.09.2007

MO/VARIE07/Cavagnoloint.12

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta della Direzione Suolo, Settore Urbanizzazioni;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

in via Cavagnolo int. 12

 

1)      l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h nella carreggiata compresa tra il tronco NORD di via Tasca e via Cavagnolo;

 

2)      la posa in opera di n. 1 sistema di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzato mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del REA del CDS sulla semicarreggiata OVEST a m 12.00 a SUD di via Cavagnolo;

 

3)      l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati della carreggiata di cui al punto 1;

 

4)      l'istituzione del divieto di transito veicolare nella carreggiata a NORD di via Cavagnolo int. 12/19 per un tratto di m 50.00 circa verso NORD, fatta eccezione per i veicoli dei residenti diretti ai passi carrabili, della forza pubblica, di soccorso e degli addetti alla manutenzione ed i veicoli AMIAT che attendono al servizio specifico;

 

5)      l'istituzione del divieto di fermata e limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto di carreggiata di cui al punto 4) suddetto, per i veicoli esclusi dal provvedimento del medesimo punto 4);

 

AVVERTE

 

 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione dei sistemi di rallentamento della velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio