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ORDINANZA N. 3790 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 449 |
LOCALITÀ Via PISA |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 7 |
Del 07.09.2007 |
MO/VARIE07/Pisa |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione del
Settore Mobilità, relativa ai provvedimenti da adottare in prossimità di via
Ancona 7, sede del Consolato Generale di Romania, per motivi di sicurezza;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale e di sicurezza
pubblica, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Pisa
1)
l'istituzione
del divieto di fermata sul lato OVEST della via, per un tratto di m 13.00
circa, a partire dal f.m. NORD
della via Ancona, procedendo verso NORD;
2)
la
posa in opera di n. 5 dissuasori di sosta del tipo "piramide" ad
interasse di m 1.50 circa sul lato OVEST della carreggiata, in adiacenza al
marciapiede;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e dei paletti dissuasori, in relazione alla loro
natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.