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ORDINANZA N. 3763 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 445 |
LOCALITÀ via CIBRARIO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 04 |
Del 05.09.2007 |
MO/VARIE07/Cibrario |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 1313 prot n. 247 del 18.5.1999 con la quale, tra l'altro, era
stato istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni
feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni
di carico e scarico cose, per un tratto di m 5.00 con disposizione "in fila",
sul lato NORD della via, immediatamente ad EST del passo carraio
contraddistinto col n.c. 16/H;
Considerato che, per
effettuare le operazioni di carico e scarico merci senza arrecare intralcio e
pericolo alla circolazione veicolare, è necessario individuare un'area
appositamente destinata;
Considerata la necessità di
rilocalizzare uno spazio di maggiori dimensioni per consentire le operazioni di
carico e scarico merci;
Vista la richiesta dei
titolari di alcune attività commerciali;
Visto il parere del Corpo di
Polizia Municipale, Sezione Circoscrizionale IV, Settore Servizi Territoriali,
Comparto di Polizia Giudiziaria ed Amministrativa;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Cibrario
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 20.00, dal lunedì al sabato dei
giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le
operazioni di carico e scarico merci, sul lato NORD della via, per un tratto di
m 12.00 circa, a partire da m 1.50 circa a EST del passo carrabile
contraddistinto con il n.c. 16/H e procedendo verso EST, con disposizione
"in fila",
la
revoca dell'ordinanza n. 1313 prot n. 247 del 18.5.1999 meglio specificata in
premessa;
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.