ORDINANZA N. 3761

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 443

LOCALITÀ via Dina - via D'Arborea

 

CIRCOSCRIZIONE N. 2

del 5.09.2007

GI/VARIE07/dina

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli elaborati progettuali del civico Ufficio Tecnico - Settore Mobilità;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) nell'area d'intersezione via Giacomo Dina e via d'Arborea

la realizzazione di un'area stradale rialzata, con funzione di rallentatore di velocità avente le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera c), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, alla confluenza delle vie;

 

B) in via Giacomo Dina

la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente:

·      sulla semicarreggiata SUD a m 15.00 circa ad OVEST dell'area rialzata;

·      sulla semicarreggiata NORD a m 15.00 circa ad EST dell'area rialzata;

·       

C)  la pubblicazione dei su scritti provvedimenti all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione dei rallentatori ottici, e dell'area rialzata, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio