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ORDINANZA N. 3761 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
443 |
LOCALITÀ via Dina - via D'Arborea |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 2 |
del 5.09.2007 |
GI/VARIE07/dina |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visti gli elaborati progettuali del civico Ufficio
Tecnico - Settore Mobilità;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
A) nell'area
d'intersezione via Giacomo Dina e via d'Arborea
la realizzazione di un'area
stradale rialzata, con funzione di rallentatore di velocità avente le
caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera c), dell'art. 179 del
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, alla
confluenza delle vie;
la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente:
· sulla semicarreggiata SUD a
m 15.00 circa ad OVEST dell'area rialzata;
· sulla semicarreggiata NORD a
m 15.00 circa ad EST dell'area rialzata;
·
C) la pubblicazione dei su
scritti provvedimenti all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione dei rallentatori ottici, e dell'area rialzata,
in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con
D.P.R. n. 495/1992.