|
ORDINANZA N. 3737 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr.296 trc |
LOCALITÀ via Cernaia, corso Siccardi |
Data04/09/2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
prot. n. |
FB45/B/AESita/cernaia10 |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Viste le richieste presentate dalla AES Torino per effettuare lavori di posa condutture;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
A) in :
§ via Cernaia, lato Nord tratto:
via Assarotti - corso Siccardi, dal 10.09.07 al 22.10.07 dalle ore 07.00 alle
ore 18.00;
§ corso Siccardi, carreggiata Est tratto: n.c. 11 - via Barbaroux, dal
24.09.07 al 31.10.07 dalle ore 07.00 alle ore 18.00;
§ via Cernaia, su ambo i lati, tratto: via Manzoni - piazza XVIII
Dicembre, dal 08.09.07 al 29.09.07 dalle ore 07.00 alle ore 18.00;
·
l'istituzione
del divieto di fermata ;
·
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 30 Km/h;
B) in :
§ via Cernaia, tratto: via Assarotti - corso Siccardi, dal
10.09.07 al 22.10.07 dalle ore 07.00 alle ore 18.00;
§ via Cernaia, tratto: via
Manzoni - piazza XVIII Dicembre, dal 08.09.07 al 29.09.07 dalle ore 07.00 alle
ore 18.00;
· la sospensione della corsia
riservata ai mezzi pubblici;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b) che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra, comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il Dirigente del Settore Parcheggi e
Suolo