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ORDINANZA N. 3707 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 2208 T |
LOCALITÀ Via Baltimora |
data 31.08.2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 2 |
prot. n. 19669 |
sr/24//Ordinanze
Varie/Cantieri Vari/Cantieri Privati Vari/baltimora
scuola mazzini.doc |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta presentata dalla Direzione Didattica Statale G. Mazzini sita in Corso Orbassano n.c. 155/A;
Considerato che saranno realizzati lavori di bonifica dell'amianto che proseguiranno per tutto l'anno scolastico 2007/2008;
Rilevata la necessità di trasferire gli alunni presso altre sedi a far data dal 10 settembre 2007 e che l'istituto suddetto necessita di uno spazio destinato alla fermata dei veicoli per consentire la salita/discesa dei bambini, senza arrecare intralcio e pericolo alla circolazione veicolare;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in premessa;
in Via Baltimora
a far tempo dalla data del presente provvedimento e sino al 7 giugno
2008
· l'istituzione del divieto di fermata dalle ore 07.45 alle ore 09.00, dalle ore 13.00 alle ore 13.45 e dalle ore 15.45 alle ore 17.15, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico degli alunni, sul lato NORD della via immediatamente a EST di via Gorizia per una lunghezza di 25 mt. circa procedendo verso EST;
· la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio